Il 14 marzo – su invito del Presidente del Consiglio, del Ministro dell’Economia, del ministro del lavoro, Ministro
dello Sviluppo conomico e Ministro della Salute – è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali il
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid‐19 negli ambienti di lavoro.
L’accordo ha l’obiettivo di assicurare la tutela della salute dei lavoratori e le necessarie condizioni di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, nel rispetto delle indicazioni formulate – su suggerimento del comitato tecnico‐scientifico – dal Ministero della Salute sulla gestione del rischio Covid‐19 nei luoghi di lavoro.
Nel dettaglio i punti indicati dal protocollo per i quali esiste una soluzione tecnologica già oggi disponibile:
- 2 ‐ MODALITA DI INGRESSO IN AZIENDA
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. - 3 ‐ MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. - 4 ‐ PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. - 7 ‐ GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI…..)
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. - 10 ‐ SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
ALLEGATO 5 DEL DPCM DEL 10 APRILE 2020
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
TEMPERATURA E CONTROLLO ACCESSI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
SISTEMI DI SANIFICAZIONE